Il diritto discografico è tutelato dalla legge sul diritto d’autore (LDA 633/41 – artt. 72, 73 e 73 bis) che riconosce ad artisti interpreti ed esecutori e ai produttori un compenso in caso di pubblica diffusione delle registrazioni musicali, qualunque sia il mezzo utilizzato (radio, tv, cd, computer, lettori MP3, etc.).
La legge conferisce, inoltre, alle case discografiche il diritto esclusivo di autorizzare la duplicazione di tali registrazioni.
Ciò significa che solo il produttore discografico può dare autorizzazione a diffondere o duplicare le registrazioni di sua titolarità.
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La legge conferisce, inoltre, alle case discografiche il diritto esclusivo di autorizzare la duplicazione di tali registrazioni.
Ciò significa che solo il produttore discografico può dare autorizzazione a diffondere o duplicare le registrazioni di sua titolarità.
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