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    Obblighi del produttore verso SIAE

    MAX TESTA
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    Obblighi del produttore verso SIAE Empty Obblighi del produttore verso SIAE

    Messaggio Da MAX TESTA Mar 7 Dic 2010 - 14:57


    1. Presentare alla SIAE la richiesta di licenza prima di procedere alla utilizzazione delle opere del repertorio della stessa SIAE.
    2. corrispondere alla SIAE il compenso per i diritti d'autore determinato ai sensi degli artt. 8 e 9 che seguono
    3. presentare, su richiesta della SIAE, la documentazione necessaria a comprovare la liceità degli eventuali materiali preesistenti che intende riprodurre nei supporti fonografici
    4. far realizzare i supporti fonografici esclusivamente presso il fabbricante indicato nella richiesta di licenza
    5. apporre sulle etichette-titolo/fascette/inlay-card/serigrafie di ciascun esemplare di supporto fonografico contenente una o piu' opere o frammenti di opere del repertorio della SIAE, anche se fabbricato all'estero, il facsimile SIAE di dimensioni minima di quattro per otto millimetri, nonche' la seguente dicitura: "RISERVATI TUTTI I DIRITTI DEL PRODUTTORE FONOGRAFICO E DEL PROPRIETARIO DELL'OPERA REGISTRATA SALVO SPECIFICHE AUTORIZZAZIONI, SONO VIETATI LA DUPLICAZIONE, IL NOLEGGIO-LOCAZIONE, IL PRESTITO E L'UTILIZZAZIONE DI QUESTO SUPPORTO FONOGRAFICO PER LA PUBBLICA ESECUZIONE E LA RADIODIFFUSIONE"
    6. indicare in modo chiaro e leggibile sulle etichette-titolo/fascette/inlay-card/serigrafie di supporto fonografico, anche ai sensi dell'art. 62 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il titolo del supporto, il marchio e il numero catalogo, il nome del Produttore, l'anno di prima pubblicazione del supporto e, per ciascuna opera prodotta, il titolo dell'opera, il nome dell'autore, il compositore (per le opere musicali), del traduttore del testo e, per le opere musicali, dell'eventuale elaboratore della musica
    7. garantire a SIAE il piu' completo esercizio del diritto di controllo su tutte le opere riguardanti la produzione, il confezionamento e la distribuzione dei supporti fonografici e consentire agli incaricati SIAE, ai fini dell'esercizio di tale diritto, l'accesso presso i propri uffici, laboratori, magazzini di deposito, nonchè l'accesso alle proprie scritture contabili
    8. comunicare ai distributori e ai dettaglianti ai quali fornisce i supporti fonografici che essi non potranno porre ostacolo ad eventuali operazioni di controllo da parte della SIAE nei locali in cui esercitano la rivendita o in cui effettuano il deposito dei supporti fonografici
    9. fornire gratuitamente alla SIAE, ai fini di controllo, un esemplare di ciascun supporto fonografico (numero di catalogo) prodotto

      La data/ora di oggi è Gio 21 Nov 2024 - 18:15