La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di somministrazione di alcolici ai minori di 16 anni.
Con la sentenza della V sezione penale n. 46334 del 26 giugno 2013 è stata infatti affermata la responsabilità penale, ex art. 689 C.P. del gestore di un locale in cui un cameriere somministra bevande alcoliche a minori di 16 anni senza in alcun modo accertarsi dell'effettiva età dei giovani clienti.
Dunque, anche in caso di mancata presenza del gestore all'interno del locale, è proprio lui a dover rispondere penalmente poiché “non può delegare al personale dipendente l'accertamento della effettiva età del consumatore, dovendo invece egli vigilare affinché i lavoratori alle sue dipendenze svolgano con la dovuta diligenza i loro compiti ed osservino scrupolosamente le istruzioni al riguardo loro fornite dal gestore”.
La sentenza ha interpretato l'articolo 689, co.1 del Codice Penale secondo cui l'esercente che somministra bevande alcoliche “in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ad un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità” è punibile con l'arresto fino a un anno, a cui si aggiunge poi la pena accessoria della sospensione dell'esercizio da 15 giorni a 2 anni (art. 35 C.P.).
Secondo l'ultima interpretazione, dunque, il responsabile può essere solo e soltanto il titolare o il gestore di un pubblico esercizio in cui si somministrano cibi o bevande.
Viene pertanto richiesta ai gestori l'estrema attenzione e cautela nell'impartire le giuste disposizioni agli addetti alla mescita di bevande alcoliche. In particolare, il titolare dell'esercizio deve dare giuste e precise indicazioni al suo personale affinché questo si accerti sempre dell'età dei clienti più giovani mediante richiesta di esibizione del documento di identità. Proprio per questo, è opportuno che il gestore del locale faccia sottoscrivere al personale addetto una dichiarazione scritta da conservare in caso di contestazione di aver ricevuto effettivamente tali disposizioni.
Fonte: www.silb.it