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    Diritti discografici

    MAX TESTA
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    Sei un DJ ?
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    Diritti discografici Empty Diritti discografici

    Messaggio Da MAX TESTA Dom 20 Set 2009 - 23:43

    Le direttive dell'Unione Europea e la Legge sul diritto d’autore (LDA 633/41) riconosco ai produttori discografici e agli artisti interpreti ed esecutori un compenso in caso di pubblica diffusione delle registrazioni musicali (diverso e indipendente dal compenso dovuto Siae) e conferiscono alle imprese discografiche il diritti esclusivo di autorizzare le duplicazioni di tali registrazioni. La legge intende così tutelare gli investimenti del produttore discografico, che impegna risorse per realizzare il prodotto musicale, e il lavoro dell’artista che presta la propria interpretazione per l’incisione discografica.

    Per diffondere musica registrata in un luogo pubblico, qualunque sia il mezzo utilizzato (radio, tv, cd, computer, lettore mp3, radio in store, ecc.) è quindi necessario riconoscere un compenso ad artisti, nonché ai produttori discografici, titolari delle registrazioni musicali.



    • Diritto discografico e diritto d’autore: distinguerli per riconoscerli

    Entrambe i diritti sono riconosciuti dalla stessa legge ma tutelano due prodotti culturali distinti e fanno capo a soggetti diversi.


    • Il diritto discografico si riferisce alla registrazione musicale, cioè all’incisione su supporto dell’opera musicale, ed è dovuto al produttore della registrazione e all’artista che ha prestato la propria interpretazione all’incisione. In Italia, è esercitato tramite SCF.



    • Il diritto d’autore si riferisce, invece, alla composizione musicale (musica e testo) sia nel caso sia eseguita dal vivo, sia nel caso sia riprodotta su disco. Viene corrisposto all’autore della composizione (musica e/o testo) e all’editore del brano. In Italia è esercitato da SIAE.



    #scf

      La data/ora di oggi è Gio 21 Nov 2024 - 16:25