Domande e risposte
Musica su internet
Chi deve sottoscrivere la licenza SIAE?
I contratti devono essere sottoscritti dai soggetti intestatari dei domini web responsabili del
sito ed, in particolare, dell’organizzazione e della creazione dei contenuti.
Qual è la normativa di riferimento per la tutela del diritto d’autore su Internet?
La normativa di riferimento è la
legge n. 633 del 22 aprile 1941, e successive modificazioni, "Protezione del diritto d’autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio". In particolare,
l’art. 12 della legge dispone che l’autore ha "il diritto esclusivo di utilizzare economicamente
l’opera in ogni forma e modo" l’art. 16 recentemente modificato prevede il diritto esclusivo di
comunicazione al pubblico e la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Quali sono le attività autorizzate dalle licenze e dalle autorizzazioni della SIAE?
La licenza SIAE autorizza i content provider:
a riprodurre le opere tutelate, tramite caricamento (uploading) dei file all’interno della sua banca dati;
alla comunicazione al pubblico sulla rete Internet oppure sulle altre reti telematiche e/o di telecomunicazione,
anche con riferimento a servizi interattivi in cui la programmazione è scelta direttamente dall’utente;
a mettere a disposizione del pubblico opere musicali ai fini del loro downloading da parte degli utenti privati.
Vorrei aprire una web radio: qual è la normativa SIAE?
Per regolarizzare l’attività di webcasting (simile a quella delle tradizionali
emittenti radiofoniche, per la presenza di un palinsesto e l’assenza di interattività)
è necessario sottoscrivere la specifica Autorizzazione della SIAE, che prevede tariffe
diversificate in relazione alla quantità di musica presente all’interno del palinsesto
della web radio e a criteri soggettivi del soggetto titolare del sito.
La diffusione in simultanea attraverso le reti telematiche di programmi radiofonici (simulcasting) effettuata da imprese,
che già svolgono l’attività di diffusione via etere, via cavo o via satellite, e per questo sono
già in possesso di una specifica autorizzazione della SIAE, è disciplinata attraverso l’estensione
degli accordi in materia di diffusione radiofonica e televisiva, da richiedere alla Sezione Musica Emittenza della SIAE.
E’ sufficiente ottenere la licenza della SIAE per usare la musica legalmente sul mio sito?
No, le Licenze SIAE sono molto chiare su questo punto: nell’autorizzazione, che viene rilasciata in nome e per
conto dei titolari del diritto d’autore (autori ed editori), non sono compresi i "diritti connessi"
che spettano ai produttori fonografici e agli artisti interpreti ed esecutori per l’utilizzazione, rispettivamente,
delle loro registrazioni e delle loro prestazioni artistiche
(artt. 72 e segg. Legge 633/41).
Per poter effettuare qualsiasi tipo di duplicazione, (compreso quello realizzato per il caricamento dei file sul server)
utilizzando direttamente o indirettamente registrazioni protette dalla legge è quindi necessario ottenere la
preventiva autorizzazione delle case discografiche.
Le licenze della SIAE autorizzano anche la riproduzione grafica degli spartiti e
dei testi letterari delle canzoni?
No. Il sistema di accordi attuale, basato sulle licenze per l’utilizzazione di opere musicali, tiene conto del
fatto che, malgrado l’ampiezza del mandato conferito alla SIAE, alcuni diritti vengono amministrati direttamente
dall’autore o dall’editore. E’ questo il caso, appunto, della riproduzione grafica dei testi
letterari e degli spartiti, inclusa la loro disponibilità per la visualizzazione sul display del PC e
l’eventuale downloading, per i quali l’autorizzazione deve essere richiesta direttamente agli autori o agli
editori musicali (in tal senso viene fatta una esplicita riserva anche all’interno della licenza).
Come si ottengono le autorizzazioni?
Occorre rivolgersi all’Ufficio Multimedialità della SIAE.
Quali sono i costi della licenza?
I costi sono quelli riportati nei moduli di licenza scaricabili da questo sito.
Se sono stato autorizzato direttamente dagli autori ad utilizzare on line le loro opere, devo comunque
rivolgermi alla SIAE per le autorizzazioni?
In questo caso si distingue: se l’autore non è associato o mandante della SIAE o delle Società d’autori estere ad
essa collegate, l’autorizzazione può essere concessa direttamente dallo stesso autore;
se l’autore è rappresentato dalla SIAE l’autorizzazione va richiesta alla SIAE stessa, cui
è stata affidata in esclusiva la tutela delle opere.
Come verranno ripartiti i compensi per diritti d’autore?
Con la sottoscrizione delle autorizzazioni, il content provider si impegna a fornire
periodicamente il report delle transazioni effettuate (secondo le specifiche tecniche messe a
disposizione della stessa SIAE) contenente l’indicazione dei titoli delle opere degli autori.
Il report costituisce uno strumento indispensabile per le attività di ripartizione dei compensi
in favore degli autori. Dalla sua esatta compilazione dipende inoltre la possibilità di una
precisa individuazione degli aventi diritto per le conseguenti ripartizioni dei diritti
maturati.
Cosa succede se non ottengo l’autorizzazione degli autori o della SIAE?
La risposta, ancora una volta, va trovata nella normativa sul diritto d’autore: chiunque utilizzi un’opera
dell’ingegno, in ogni forma e modo, senza il consenso degli aventi diritto (autori ed editori e per essi la SIAE,
ma anche titolari dei diritti connessi), vale a dire abusivamente, commette un illecito ed è perseguibile ai sensi
di legge. Le conseguenze possono essere sia di tipo civile (sequestro, inibitoria, risarcimento del danno, ecc.) che
penale.
Fonte: http://www.siae.it/Faq_siae.asp?click_level=4000.2400&link_page=multimedialita_internet_faq.htm&level=4000.2400
Musica su internet
- In quali casi si deve ottenere la licenza SIAE per le utilizzazioni su Internet?
L’uso di opere protette dal diritto d’autore deve essere sempre autorizzato in via preventiva dai titolari
del diritto: ciò vale anche per le utilizzazioni in rete. La SIAE concede le autorizzazioni per conto degli autori
e degli editori associati alla SIAE ed alle società d’autori ad essa collegate in virtù di accordi di
rappresentanza. In particolare, per le opere musicali appartenenti al repertorio amministrato dalle SIAE, la licenza deve
essere ottenuta in tutti i casi in cui l’utilizzazione di musica su Internet avviene, per esempio, in una delle
seguenti forme: - siti "portali" che offrono agli utenti l’accesso guidato alla rete, con l’offerta di canali tematici dedicati alla musica;
- siti che effettuano la diffusione in streaming di opere o
frammenti di opere, video clip, concerti ed altri eventi musicali, dal
vivo o in differita; - siti che offrono opere musicali in streaming con programmazioni predefinite (webradio);
- siti che offrono in streaming programmazioni televisive predefinite contenenti opere musicali(webtv);
- siti che svolgono attività di promozione, distribuzione e vendita
mediante downloading di file musicali, in qualsiasi formato di
compressione; - siti aziendali, industriali, istituzionali che contengono musica come complemento;
- siti di artisti, autori, editori e produttori fonografici per l’autopromozione delle loro opere musicali;
- siti che offrono podcasting con contenuti musicali.
I contratti devono essere sottoscritti dai soggetti intestatari dei domini web responsabili del
sito ed, in particolare, dell’organizzazione e della creazione dei contenuti.
La normativa di riferimento è la
legge n. 633 del 22 aprile 1941, e successive modificazioni, "Protezione del diritto d’autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio". In particolare,
l’art. 12 della legge dispone che l’autore ha "il diritto esclusivo di utilizzare economicamente
l’opera in ogni forma e modo" l’art. 16 recentemente modificato prevede il diritto esclusivo di
comunicazione al pubblico e la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
La licenza SIAE autorizza i content provider:
anche con riferimento a servizi interattivi in cui la programmazione è scelta direttamente dall’utente;
Per regolarizzare l’attività di webcasting (simile a quella delle tradizionali
emittenti radiofoniche, per la presenza di un palinsesto e l’assenza di interattività)
è necessario sottoscrivere la specifica Autorizzazione della SIAE, che prevede tariffe
diversificate in relazione alla quantità di musica presente all’interno del palinsesto
della web radio e a criteri soggettivi del soggetto titolare del sito.
La diffusione in simultanea attraverso le reti telematiche di programmi radiofonici (simulcasting) effettuata da imprese,
che già svolgono l’attività di diffusione via etere, via cavo o via satellite, e per questo sono
già in possesso di una specifica autorizzazione della SIAE, è disciplinata attraverso l’estensione
degli accordi in materia di diffusione radiofonica e televisiva, da richiedere alla Sezione Musica Emittenza della SIAE.
No, le Licenze SIAE sono molto chiare su questo punto: nell’autorizzazione, che viene rilasciata in nome e per
conto dei titolari del diritto d’autore (autori ed editori), non sono compresi i "diritti connessi"
che spettano ai produttori fonografici e agli artisti interpreti ed esecutori per l’utilizzazione, rispettivamente,
delle loro registrazioni e delle loro prestazioni artistiche
(artt. 72 e segg. Legge 633/41).
Per poter effettuare qualsiasi tipo di duplicazione, (compreso quello realizzato per il caricamento dei file sul server)
utilizzando direttamente o indirettamente registrazioni protette dalla legge è quindi necessario ottenere la
preventiva autorizzazione delle case discografiche.
dei testi letterari delle canzoni?
No. Il sistema di accordi attuale, basato sulle licenze per l’utilizzazione di opere musicali, tiene conto del
fatto che, malgrado l’ampiezza del mandato conferito alla SIAE, alcuni diritti vengono amministrati direttamente
dall’autore o dall’editore. E’ questo il caso, appunto, della riproduzione grafica dei testi
letterari e degli spartiti, inclusa la loro disponibilità per la visualizzazione sul display del PC e
l’eventuale downloading, per i quali l’autorizzazione deve essere richiesta direttamente agli autori o agli
editori musicali (in tal senso viene fatta una esplicita riserva anche all’interno della licenza).
Occorre rivolgersi all’Ufficio Multimedialità della SIAE.
I costi sono quelli riportati nei moduli di licenza scaricabili da questo sito.
rivolgermi alla SIAE per le autorizzazioni?
In questo caso si distingue:
essa collegate, l’autorizzazione può essere concessa direttamente dallo stesso autore;
è stata affidata in esclusiva la tutela delle opere.
Con la sottoscrizione delle autorizzazioni, il content provider si impegna a fornire
periodicamente il report delle transazioni effettuate (secondo le specifiche tecniche messe a
disposizione della stessa SIAE) contenente l’indicazione dei titoli delle opere degli autori.
Il report costituisce uno strumento indispensabile per le attività di ripartizione dei compensi
in favore degli autori. Dalla sua esatta compilazione dipende inoltre la possibilità di una
precisa individuazione degli aventi diritto per le conseguenti ripartizioni dei diritti
maturati.
La risposta, ancora una volta, va trovata nella normativa sul diritto d’autore: chiunque utilizzi un’opera
dell’ingegno, in ogni forma e modo, senza il consenso degli aventi diritto (autori ed editori e per essi la SIAE,
ma anche titolari dei diritti connessi), vale a dire abusivamente, commette un illecito ed è perseguibile ai sensi
di legge. Le conseguenze possono essere sia di tipo civile (sequestro, inibitoria, risarcimento del danno, ecc.) che
penale.
Fonte: http://www.siae.it/Faq_siae.asp?click_level=4000.2400&link_page=multimedialita_internet_faq.htm&level=4000.2400