data: 26/02/2014
Il TAR della Toscana, sez. II, con sentenza n. 282 del 7 marzo 2013 ha annullato l’ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze, adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 del TUEL, che stabiliva il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 21,15 su tutto il territorio comunale al fine di prevenire il degrado urbano e la pratica dell’abuso di bevande alcoliche.
Per il TAR, il Sindaco non ha competenza ad imporre orari per limitare la vendita delle bevande alcoliche per questi motivi:
1° impossibilità di utilizzare l’art. 50, 7° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in quanto una disciplina limitativa non ha attinenza con l’apertura dell’esercizio commerciale e quindi con la materia degli orari delle attività commerciali, che tra l’altro sono stati liberalizzati dall’ art. 3, comma 1, lett. d-bis del d.l. 4 luglio 2006 n. 223; “ove si dovesse riportare la possibilità di regolamentare la vendita di bevande alcoliche alla disciplina in materia di orari degli esercizi commerciali, la conseguenza inevitabile sarebbe quindi l’intervenuta abrogazione della detta possibilità, per effetto del definitivo passaggio ad un regime di completa liberalizzazione dei detti orari”;
2° ingiustificata previsione dell’art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione del carattere non contingibile ed urgente del provvedimento (ed a questo proposito, il carattere strutturale del provvedimento non è certo escluso dal fatto che sia prevista una verifica in ordine all’efficacia della misura, una volta decorso un primo periodo applicativo, senza però che tale verifica esplichi effetto automaticamente caducativo dell’efficacia del provvedimento).
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Il TAR della Toscana, sez. II, con sentenza n. 282 del 7 marzo 2013 ha annullato l’ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze, adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 del TUEL, che stabiliva il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 21,15 su tutto il territorio comunale al fine di prevenire il degrado urbano e la pratica dell’abuso di bevande alcoliche.
Per il TAR, il Sindaco non ha competenza ad imporre orari per limitare la vendita delle bevande alcoliche per questi motivi:
1° impossibilità di utilizzare l’art. 50, 7° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in quanto una disciplina limitativa non ha attinenza con l’apertura dell’esercizio commerciale e quindi con la materia degli orari delle attività commerciali, che tra l’altro sono stati liberalizzati dall’ art. 3, comma 1, lett. d-bis del d.l. 4 luglio 2006 n. 223; “ove si dovesse riportare la possibilità di regolamentare la vendita di bevande alcoliche alla disciplina in materia di orari degli esercizi commerciali, la conseguenza inevitabile sarebbe quindi l’intervenuta abrogazione della detta possibilità, per effetto del definitivo passaggio ad un regime di completa liberalizzazione dei detti orari”;
2° ingiustificata previsione dell’art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione del carattere non contingibile ed urgente del provvedimento (ed a questo proposito, il carattere strutturale del provvedimento non è certo escluso dal fatto che sia prevista una verifica in ordine all’efficacia della misura, una volta decorso un primo periodo applicativo, senza però che tale verifica esplichi effetto automaticamente caducativo dell’efficacia del provvedimento).
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