Dal 20 febbraio scorso e’ in vigore il divieto legislativo di “somministrare” bevande alcoliche ai minori di anni 18.
Lo prevede l’art. 12 , comma 2, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 pubblicato lo stesso giorno sulla G.U., che ha modificato l’art. 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125 che disponeva in origine tale divieto per la sola “vendita”.
Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.000,00 euro. Se il fatto e’ commesso piu’ di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.000,00 euro con sospensione dell’attivita’ per tre mesi.
Va ricordato che il divieto suddetto riguarda i minori di anni 18 ultrasedicenni in quanto la somministrazione di alcolici ai miori di anni 16 e’ sanzionato penalmente dall’art. 689 c.p.
Fonte: Silb