Il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Angelo Di Salvo (a cui si deve la nostra riconoscenza per averci segnalato e fornito il testo integrale del provvedimento in commento), con la sentenza n. 729/08 ha assolto un DJ “beccato” dalla Guardia di Finanza mentre suonava CD privi del bollino SIAE ma in possesso degli originali.
Il fatto non sussiste.
Il Tribunale di Ischia ha così posto un altro mattone sul muro che A-dj sta da tempo erigendo a difesa dei diritti del DJ.
Si legge nella sentenza: “Ed invero, l’uso da parte del deejay del cd. “copia di lavoro”, cioè di una copia (priva del contrassegno S.I.A.E.) contenente i singoli brani musicali che egli dovrà riprodurre nel corso della serata, realizzata direttamente dal CD originale o dal disco in vinile originale in suo possesso, ha natura personale, in quanto il supporto stesso non viene realizzato dal “deejay” per “fini di lucro” ovvero per la cessione a terzi: tale duplicazione -peraltro- non è abusiva, in quanto è consentita dal combinato disposto degli artt. 71-sexies e 71-septies della legge 22.4.1941, n. 633, i quali autorizzano proprio la realizzazione della copia privata sui supporti di memorizzazione (cd, hard disk, nastri, ecc.) in virtù del legittimo possesso o accesso all’opera dell’ingegno, effettuato attraverso il pagamento anticipato di un compenso sui supporti in questione; compenso che, come noto, è stato previsto proprio per remunerare gli aventi diritto, anche in previsione dell’eventuale realizzazione di una copia privata e, quindi di una copia “autorizzata”.
E’ noto, peraltro, che sia il CD originale, sia il disco in vinile originale, contengono, oltre ai brani musicali che il “deejay”, nell’ambito della propria programmazione, ha previsto di diffondere nella serata, anche altri brani musicali estranei alla programmazione del deejay nell’ambito della serata.
Con la conseguenza che, per evidenti motivi organizzativi di carattere personale, in base alle proprie esigenze, ciascun “deejay” potrà legittimamente realizzare la propria “copia di lavoro”, contenente i singoli brani musicali (per i quali ha già corrisposto il pagamento dei diritti di autore, mediante l’acquisto della copia originale del CD o del disco in vinile), registrandoli nella sequenza che egli ha preventivamente programmato, non certo per “fini di lucro”, ovvero per vulnerare la norma sul diritto di autore, bensì per offrire agli utenti un servizio professionale e di qualità.”
Questa interpretazione della norma sul diritto d’autore è di importanza vitale per l’attività del DJ: abbiamo sempre sostenuto (e chi ci ha seguito nei nostri workshop lo sa bene) che il fine di lucro deve essere direttamente collegato all’attività di riproduzione degli originali, ovvero il DJ, per essere dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 171 ter della LDA, deve guadagnare direttamente dalla duplicazione, la quale deve essere, peraltro, effettuata in modo “abusivo” ossia in modo contrario alla legge.
Cosa che non avviene.
Da sempre sosteniamo che il DJ che duplica CD per la sua serata, senza vendere tali duplicazioni, pone in essere un uso “personale” della copia perchè la personalità di tale uso deve essere considerata in stretta connessione con la professionalità. Il DJ, per professione, deve duplicare alcuni CD.
Inoltre, come detto prima, la duplicazione non avviene in modo “abusivo” in quanto viene effettuato con mezzi che sono consentiti dalla legge.
“Abusivo” vuol dire fuori norma, non a norma, sbagliato, al di fuori dalla legge.
Rimane pur sempre un rammarico: in assenza di disposizioni normative sul punto, il DJ è costretto a far valere le proprie ragioni in Tribunale, a suo rischio e a sue spese.
Ed ecco perchè è importante che, fino a nuove mosse del legislatore, al DJ sia concessa una licenza per poter supplire al vuoto legislativo che costringe un professionista a sentirsi un pirata.
E’ compito della nostra associazione che le condizioni contrattuali della licenza Siae per la copia lavoro del DJ tengano conto delle considerazioni sopra esposte.
Pubblicato il 4 novembre 2008 da Marco Grasselli in Informazioni legali.
Tratto da www.a-dj.org
Il fatto non sussiste.
Il Tribunale di Ischia ha così posto un altro mattone sul muro che A-dj sta da tempo erigendo a difesa dei diritti del DJ.
Si legge nella sentenza: “Ed invero, l’uso da parte del deejay del cd. “copia di lavoro”, cioè di una copia (priva del contrassegno S.I.A.E.) contenente i singoli brani musicali che egli dovrà riprodurre nel corso della serata, realizzata direttamente dal CD originale o dal disco in vinile originale in suo possesso, ha natura personale, in quanto il supporto stesso non viene realizzato dal “deejay” per “fini di lucro” ovvero per la cessione a terzi: tale duplicazione -peraltro- non è abusiva, in quanto è consentita dal combinato disposto degli artt. 71-sexies e 71-septies della legge 22.4.1941, n. 633, i quali autorizzano proprio la realizzazione della copia privata sui supporti di memorizzazione (cd, hard disk, nastri, ecc.) in virtù del legittimo possesso o accesso all’opera dell’ingegno, effettuato attraverso il pagamento anticipato di un compenso sui supporti in questione; compenso che, come noto, è stato previsto proprio per remunerare gli aventi diritto, anche in previsione dell’eventuale realizzazione di una copia privata e, quindi di una copia “autorizzata”.
E’ noto, peraltro, che sia il CD originale, sia il disco in vinile originale, contengono, oltre ai brani musicali che il “deejay”, nell’ambito della propria programmazione, ha previsto di diffondere nella serata, anche altri brani musicali estranei alla programmazione del deejay nell’ambito della serata.
Con la conseguenza che, per evidenti motivi organizzativi di carattere personale, in base alle proprie esigenze, ciascun “deejay” potrà legittimamente realizzare la propria “copia di lavoro”, contenente i singoli brani musicali (per i quali ha già corrisposto il pagamento dei diritti di autore, mediante l’acquisto della copia originale del CD o del disco in vinile), registrandoli nella sequenza che egli ha preventivamente programmato, non certo per “fini di lucro”, ovvero per vulnerare la norma sul diritto di autore, bensì per offrire agli utenti un servizio professionale e di qualità.”
Questa interpretazione della norma sul diritto d’autore è di importanza vitale per l’attività del DJ: abbiamo sempre sostenuto (e chi ci ha seguito nei nostri workshop lo sa bene) che il fine di lucro deve essere direttamente collegato all’attività di riproduzione degli originali, ovvero il DJ, per essere dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 171 ter della LDA, deve guadagnare direttamente dalla duplicazione, la quale deve essere, peraltro, effettuata in modo “abusivo” ossia in modo contrario alla legge.
Cosa che non avviene.
Da sempre sosteniamo che il DJ che duplica CD per la sua serata, senza vendere tali duplicazioni, pone in essere un uso “personale” della copia perchè la personalità di tale uso deve essere considerata in stretta connessione con la professionalità. Il DJ, per professione, deve duplicare alcuni CD.
Inoltre, come detto prima, la duplicazione non avviene in modo “abusivo” in quanto viene effettuato con mezzi che sono consentiti dalla legge.
“Abusivo” vuol dire fuori norma, non a norma, sbagliato, al di fuori dalla legge.
Rimane pur sempre un rammarico: in assenza di disposizioni normative sul punto, il DJ è costretto a far valere le proprie ragioni in Tribunale, a suo rischio e a sue spese.
Ed ecco perchè è importante che, fino a nuove mosse del legislatore, al DJ sia concessa una licenza per poter supplire al vuoto legislativo che costringe un professionista a sentirsi un pirata.
E’ compito della nostra associazione che le condizioni contrattuali della licenza Siae per la copia lavoro del DJ tengano conto delle considerazioni sopra esposte.
Pubblicato il 4 novembre 2008 da Marco Grasselli in Informazioni legali.
Tratto da www.a-dj.org
Ultima modifica di MAX DEEJAY il Lun 4 Gen 2010 - 0:25 - modificato 1 volta.