Il 18 agosto 2000 è stata approvata la nuova legge sul diritto d'autore (n. 248/2000) che integra e aggiorna la preesistente legge n. 633 del 1941. Numerosi sono i reati legati alla illecita riproduzione e commercializzazione di prodotti fonografici. La legge n.633 del 1941, conosciuta come la legge sul diritto d'autore, è stata aggiornata recependo alcune direttive comunitarie in materia, che hanno finalmente riunito in un corpus unico tutte quelle norme a difesa del copyright e della lotta alla pirateria.
Specifiche sanzioni penali colpiscono, con la detenzione fino a tre anni e con la multa fino a 15493 euro, l'abusiva riproduzione, la commercializzazione, la trasmissione di copie illegali, la vendita o il noleggio senza contrassegno SIAE di supporti contenenti opere tutelate. Inoltre la legge Urbani, approvata nel 2004 con successive modifiche nel 2005, ha introdotto nella legislazione sul diritto d'autore il reato penale di immissione di opere dell'ingegno su reti telematiche, con pene pecuniarie fino a 2065 euro. Una particolare disciplina riguarda poi l'attività abusiva svolta in forma imprenditoriale: la legge prevede che chiunque venga trovato in possesso di un numero superiore a 50 copie di prodotti contraffatti sia soggetto ad un pena detentiva fino a 4 anni e passibile di arresto immediato.
Gli strumenti per la lotta alla pirateria non si esauriscono con la tutela del diritto d'autore.
Altri possono essere i meccanismi sanzionatori applicabili nei casi di contraffazione e pirateria.
Essi vanno dalle norme sulla ricettazione a quelle sul riciclaggio dei proventi illeciti, alle norme sulla contraffazione dei marchi, alla frode in commercio, per giungere infine alla contestazione del reato di associazione a delinquere ove il reato sia stato commesso da più soggetti con il medesimo intento criminale.
Nondimeno rimane sicuramente efficace e valida un'azione civile promossa dai titolari dei diritti con la richiesta di risarcimenti e altri provvedimenti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'attività illegale.
Fonte: www.fimi.it
Specifiche sanzioni penali colpiscono, con la detenzione fino a tre anni e con la multa fino a 15493 euro, l'abusiva riproduzione, la commercializzazione, la trasmissione di copie illegali, la vendita o il noleggio senza contrassegno SIAE di supporti contenenti opere tutelate. Inoltre la legge Urbani, approvata nel 2004 con successive modifiche nel 2005, ha introdotto nella legislazione sul diritto d'autore il reato penale di immissione di opere dell'ingegno su reti telematiche, con pene pecuniarie fino a 2065 euro. Una particolare disciplina riguarda poi l'attività abusiva svolta in forma imprenditoriale: la legge prevede che chiunque venga trovato in possesso di un numero superiore a 50 copie di prodotti contraffatti sia soggetto ad un pena detentiva fino a 4 anni e passibile di arresto immediato.
Gli strumenti per la lotta alla pirateria non si esauriscono con la tutela del diritto d'autore.
Altri possono essere i meccanismi sanzionatori applicabili nei casi di contraffazione e pirateria.
Essi vanno dalle norme sulla ricettazione a quelle sul riciclaggio dei proventi illeciti, alle norme sulla contraffazione dei marchi, alla frode in commercio, per giungere infine alla contestazione del reato di associazione a delinquere ove il reato sia stato commesso da più soggetti con il medesimo intento criminale.
Nondimeno rimane sicuramente efficace e valida un'azione civile promossa dai titolari dei diritti con la richiesta di risarcimenti e altri provvedimenti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'attività illegale.
Fonte: www.fimi.it