E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2015, intitolato “Determinazione della misura e delle modalita’ di ripartizione del compenso dovuto a norma degli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio“.
Il decreto prevede che la misura e le modalità di determinazione e corresponsione del compenso per l’utilizzazione del fonogramma, dovuto ai sensi degli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, siano individuate mediante accordi stipulati fra gli organismi di intermediazione dei diritti connessi che operano a favore dei produttori di fonogrammi, rispondenti ai requisiti minimi stabiliti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2012, e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative degli utilizzatori.
E’ tuttavia fatta salva la facoltà di ciascun titolare dei diritti di stipulare, in ogni momento, accordi direttamente con gli utilizzatori dei propri fonogrammi.
Inoltre il decreto prevede che la misura e le modalità del compenso siano determinate con equità e ragionevolezza tenendo conto, tra l’altro, del valore economico dell’effettivo utilizzo dei diritti negoziati, della natura e della portata dell’uso delle opere e di altri materiali protetti.
Si dovrà tenere anche in considerazione:
a) lo scopo di lucro o non di lucro per il quale e’ effettuata l’utilizzazione;
b) gli incassi lordi o le quote degli incassi lordi corrispondenti alla parte ed al ruolo che il fonogramma o apparecchio impiegato per lo sfruttamento del fonogramma occupa nella sua pubblica utilizzazione;
c) la misura del compenso dovuto per la medesima utilizzazione dei corrispondenti diritti d’autore di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Il decreto stabilisce che la quota dei compensi spettante agli artisti interpreti o esecutori le cui interpretazioni o esecuzioni siano fissate o riprodotte nei fonogrammi, è pari al 50% dell’ammontare globale del compenso stesso, e quindi, sembra di capire, non decurtata delle spese di incassi (ricordiamo che per legge l’incasso spetta ai produttori di fonogrammi).
Infine è precisato che l’ammontare della quota di ripartizione spettante agli artisti interpreti o esecutori, è versata ai medesimi secondo quanto disposto dagli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dall’art. 39 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche’ dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012.
Rimangono in vigore, se non diversamente pattuito, gli accordi stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto.
Fonte: www.dirittodautore.it