Il testo ufficiale delle nuove norme «in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali», varate dal governo Meloni nel suo primo consiglio dei Ministri e contenute nel decreto legge 162 del 31 ottobre 2022:
Il governo di Giorgia Meloni ha varato, durante il suo primo consiglio dei Ministri operativo, il primo decreto legge, dedicandolo a tre temi:
- stretta sui rave party;
- stretta sui benefici sull’ergastolo ostativo e rinvio della riforma Cartabia del processo penale al 30 dicembre;
- anticipo della scadenza dell’obbligo vaccinale anti Covid per i sanitari, e dunque il loro immediato reintegro in servizio.
Il decreto legge 31 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è dunque in vigore.
Sulla formulazione della stretta contro i rave party illegali — per contrastare i quali, si legge in Gazzetta Ufficiale, il governo ha ritenuto di agire davanti a una «straordinaria necessità e urgenza» di prevenire e contrastare «il fenomeno dei raduni dai quali possa derivare un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica» — sono subito sorte critiche e polemiche.
Ecco il testo ufficiale del decreto, all’articolo 5:
Art.5
Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali
1. Dopo l’articolo 434 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 434 -bis (Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica). — L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica.
Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.
Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita. È sempre ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione.».
2. All’articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera i -ter ), è aggiunta la seguente: «i -quater ) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 434 -bis del codice penale.».
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’iter di conversione del decreto legge è iniziato, in Senato, il 3 novembre: e il governo, di fronte alle polemiche, ha aperto alla possibilità di modifiche.
Fonte: Corriere.it