Riporto qui la notizia riportata da Studio Cataldi :
Per il Tar Puglia, l'attività di intrattenimento è servente rispetto a quella principale che resta quella di somministrazione di alimenti e bevande.
Fonte: Al bar, non serve l'autorizzazione per la serata con musica e dj
(www.StudioCataldi.it)
SILB RISPONDE:
IL COMMENTO ALLA SENTENZA DEL T.A.R. PUGLIA SEZ. LECCE N. 3171 DEL 5/11/2015
La sentenza in commento, erroneamente interpretata da alcuni organi di stampa e diffusa con titoli fuorvianti, in questi giorni ha suscitato allarme tra molti gestori di discoteche e di locali da ballo.
In realtà, ad una attenta lettura, la decisione non ha contenuti particolarmente innovativi e tantomeno significativamente preoccupanti.
Ecco i fatti desumibili dalla motivazione della sentenza: il gestore di un bar di Gallipoli autorizzato per la sola somministrazione di alimenti e bevande installava una consolle D.J. ed irradiava musica per gli avventori, determinando così un afflusso anomalo di clientela che si affollava nel dehors all’esterno.
I Vigili urbani intervenuti sul posto redigevano un verbale di accertamento contestando al titolare la violazione dell’art. 68 del TULPS; a seguito del verbale veniva adottata l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune disponeva la cessazione dell’attività di intrattenimento musicale.
Il gestore del bar impugnava il provvedimento avanti al TAR, che con la sentenza in commento accoglieva il ricorso annullando l’ordinanza.
Nel passare al commento della decisione, va innanzitutto chiarito che il “trattenimento” organizzato presso il bar era esclusivamente “musicale” e non “danzante”.
Dagli atti non risulta infatti che alcuno dei presenti stesse ballando.
In secondo luogo, l’ordinanza comunale è stata annullata dal TAR per il solo difetto di istruttoria, cioè esclusivamente perché i Giudici hanno ritenuto carente e superficiale l’istruttoria svolta dai Vigili posta a fondamento dell’ordinanza.
Si limitavano infatti ad accertare unicamente la installazione nel bar di una strumentazione musicale e la presenza nel dehors di un gran numero di persone, mentre – secondo il TAR – avrebbero dovuto spingere oltre la verifica accertando anche altre circostanze, quali l’eventuale pagamento di biglietto, l’aumento del prezzo delle consumazioni, la presenza di strumentazioni tecnologiche più complesse, la pubblicizzazione dell’evento, ecc.
Da qui l’illegittimità dell’ordinanza, viziata appunto secondo i Giudici da un difetto di istruttoria in quanto basata su dati insufficienti e discordanti, potendo essere i pochi elementi riportati nel verbale e poi nell’ordinanza, da soli (presenza di sola strumentazione musicale e accesso di pubblico), compatibili anche con una attività di intrattenimento musicale secondaria e servente rispetto a quella principale di somministrazione e, dunque, non bisognevole della apposita licenza ex art. 68 Tulps.
In sostanza, l’ordinanza è stata annullata dal TAR unicamente perché la Polizia Municipale non ha effettuato una verifica più attenta, accertando la sussistenza o meno anche di altri elementi quali il pagamento del biglietto o una maggiorazione del prezzo delle consumazioni, la pubblicizzazione dell’evento musicale, la presenza di apparecchiature tecniche più complesse, ecc.
Qualora tali ulteriori elementi fossero emersi dal verbale dei vigili urbani la decisione del TAR sarebbe stata dunque verosimilmente opposta.
In chiusura, sull’argomento va per completezza segnalata la giurisprudenza pacifica della Suprema Corte di Cassazione in materia penale e, in particolare, una decisione recentissima relativa proprio ad un bar di Milano nel quale era stato organizzato un concerto di musica dal vivo con la presenza di circa 200 persone.
In tal caso il gestore è stato definitivamente condannato per il reato di cui all’art. 681 C.P. alla pena di mesi uno di arresto e 200,00 euro di ammenda, oltre alle pene accessorie di legge, con la seguente motivazione:” Il numero elevato di partecipanti agli eventi e il prezzo maggiorato delle bevande inducono a ritenere che si svolgessero spettacoli pubblici. È responsabile penalmente ai sensi dell'art. 681 c.p. non solo chi gestisce, in via permanente e professionale, luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, ma chiunque apre o tiene aperti tali luoghi senza osservare le prescrizioni a tutela dell'incolumità pubblica. Ne consegue che tale disposizione si applica anche nei confronti di chi, occasionalmente e sia pure per una sola volta, ha aperto un locale per consentirvi lo svolgimento di uno spettacolo pubblico” (Corte di Cassazione, sez. I penale, 29 ottobre 2015, n. 43712).
Roma, 6 gennaio 2015
Avv. Attilio Pecora
(consulente legale Silb-Fipe)
Per il Tar Puglia, l'attività di intrattenimento è servente rispetto a quella principale che resta quella di somministrazione di alimenti e bevande.
Non bastano la presenza di strumentazione musicale e del DJ incaricato della scelta dei brani musicali per desumere la natura imprenditoriale dell’attività di intrattenimento svolta dal locale, prevalente rispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande.
Il titolare non dovrà, quindi, chiedere la necessaria autorizzazione per organizzare la serata musicale.
Lo ha deciso il Tar Puglia di Lecce, Sezione I, nella sentenza n. 3171 del 5 novembre 2015 (qui sotto allegata) annullando un provvedimento con il Comune di Gallipoli ha disposto la cessazione di attività di intrattenimentomusicale effettuata da un locale.
Il comune era intervenuto con un'ordinanza emessa sulla base di un verbale redatto dal Comando di Polizia Municipale, con il quale veniva accertata la violazione dell'art. 68 del T.U.L.P.S. il quale dispone che “Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico (...) feste da ballo (...) né altri simili spettacoli o trattenimenti".
Il locale lamenta il difetto di istruttoria che rende illegittimo l'atto impugnato, avendo l’Amministrazione emesso l’ordine di cessazione in esame sulla base di presupposti (intrattenimento musicale con ballo in assenza di autorizzazione amministrativa) non rispondenti all'obiettiva realtà fattuale.
Nel verbale ispettivo, infatti, si legge che la ricorrente "aveva organizzato una serata musicale all'interno dell’esercizio pubblico mediante strumentazione musicale professionale piatti mixer e Dj" e che "nel dehors si era radunato un gran numero di persone tali da far ritenere l’intrattenimento musicale quale attività principale rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande”.
Tuttavia il Tribunale Amministrativo chiarisce che la fattispecie di cui all'art. 68 TULPS ricorre nel caso in cui lo spettacolo costituisca l’attività primaria esercitata dall'intrattenitore, desunta da elementi sintomatici quali "il pagamento di un biglietto all'ingresso e/o la maggiorazione del costo della consumazione, l’utilizzo di apparecchiature tecniche particolarmente complesse, la pubblicizzazione dell’evento, ecc".
Si esula, invece, da tale previsione quando la messa in onda di brani musicali è svolta dall'esercente al solo scopo di attirare potenziali clienti, spinti ad entrare all'interno del locale anche in ragione di quanto ivi offerto.
In questa ipotesi, infatti, l'attività rimane "ancillante e servente" rispetto a quella primaria che resta la somministrazione di bevande: la qual cosa emerge, nel caso di specie, dall'assenza di quegli indici sintomatici (pagamento del biglietto, pubblicizzazione dei vari eventi musicali, ecc.) che, combinati tra di loro, consentono di affermare la natura primaria, con carattere imprenditoriale, dell'intrattenimento musicale svolta dall'esercente il locale commerciale.
Per i giudici, i dati dai quali l'amministrazione ha desunto la natura imprenditoriale dell'attività di intrattenimento svolta nel locale appaiono discordanti: nessun particolare rilievo può essere attribuito alla presenza della strumentazione e del DJ incaricato di curare la selezione musicale essendo tali elementi del tutto compatibili anche con una attività di intrattenimento ancillare rispetto a quella, prevalente, di somministrazione di cibi e bevande.
Viceversa, nessun accertamento è stato fatto in ordine agli indici sintomatici dell’attività di intrattenimento evidenziati in precedenza.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso è accolto e l'atto impugnato annullato.
Tar Puglia, sentenza n. 3171/2015 Fonte: Al bar, non serve l'autorizzazione per la serata con musica e dj
(www.StudioCataldi.it)
SILB RISPONDE:
IL COMMENTO ALLA SENTENZA DEL T.A.R. PUGLIA SEZ. LECCE N. 3171 DEL 5/11/2015
La sentenza in commento, erroneamente interpretata da alcuni organi di stampa e diffusa con titoli fuorvianti, in questi giorni ha suscitato allarme tra molti gestori di discoteche e di locali da ballo.
In realtà, ad una attenta lettura, la decisione non ha contenuti particolarmente innovativi e tantomeno significativamente preoccupanti.
Ecco i fatti desumibili dalla motivazione della sentenza: il gestore di un bar di Gallipoli autorizzato per la sola somministrazione di alimenti e bevande installava una consolle D.J. ed irradiava musica per gli avventori, determinando così un afflusso anomalo di clientela che si affollava nel dehors all’esterno.
I Vigili urbani intervenuti sul posto redigevano un verbale di accertamento contestando al titolare la violazione dell’art. 68 del TULPS; a seguito del verbale veniva adottata l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune disponeva la cessazione dell’attività di intrattenimento musicale.
Il gestore del bar impugnava il provvedimento avanti al TAR, che con la sentenza in commento accoglieva il ricorso annullando l’ordinanza.
Nel passare al commento della decisione, va innanzitutto chiarito che il “trattenimento” organizzato presso il bar era esclusivamente “musicale” e non “danzante”.
Dagli atti non risulta infatti che alcuno dei presenti stesse ballando.
In secondo luogo, l’ordinanza comunale è stata annullata dal TAR per il solo difetto di istruttoria, cioè esclusivamente perché i Giudici hanno ritenuto carente e superficiale l’istruttoria svolta dai Vigili posta a fondamento dell’ordinanza.
Si limitavano infatti ad accertare unicamente la installazione nel bar di una strumentazione musicale e la presenza nel dehors di un gran numero di persone, mentre – secondo il TAR – avrebbero dovuto spingere oltre la verifica accertando anche altre circostanze, quali l’eventuale pagamento di biglietto, l’aumento del prezzo delle consumazioni, la presenza di strumentazioni tecnologiche più complesse, la pubblicizzazione dell’evento, ecc.
Da qui l’illegittimità dell’ordinanza, viziata appunto secondo i Giudici da un difetto di istruttoria in quanto basata su dati insufficienti e discordanti, potendo essere i pochi elementi riportati nel verbale e poi nell’ordinanza, da soli (presenza di sola strumentazione musicale e accesso di pubblico), compatibili anche con una attività di intrattenimento musicale secondaria e servente rispetto a quella principale di somministrazione e, dunque, non bisognevole della apposita licenza ex art. 68 Tulps.
In sostanza, l’ordinanza è stata annullata dal TAR unicamente perché la Polizia Municipale non ha effettuato una verifica più attenta, accertando la sussistenza o meno anche di altri elementi quali il pagamento del biglietto o una maggiorazione del prezzo delle consumazioni, la pubblicizzazione dell’evento musicale, la presenza di apparecchiature tecniche più complesse, ecc.
Qualora tali ulteriori elementi fossero emersi dal verbale dei vigili urbani la decisione del TAR sarebbe stata dunque verosimilmente opposta.
In chiusura, sull’argomento va per completezza segnalata la giurisprudenza pacifica della Suprema Corte di Cassazione in materia penale e, in particolare, una decisione recentissima relativa proprio ad un bar di Milano nel quale era stato organizzato un concerto di musica dal vivo con la presenza di circa 200 persone.
In tal caso il gestore è stato definitivamente condannato per il reato di cui all’art. 681 C.P. alla pena di mesi uno di arresto e 200,00 euro di ammenda, oltre alle pene accessorie di legge, con la seguente motivazione:” Il numero elevato di partecipanti agli eventi e il prezzo maggiorato delle bevande inducono a ritenere che si svolgessero spettacoli pubblici. È responsabile penalmente ai sensi dell'art. 681 c.p. non solo chi gestisce, in via permanente e professionale, luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, ma chiunque apre o tiene aperti tali luoghi senza osservare le prescrizioni a tutela dell'incolumità pubblica. Ne consegue che tale disposizione si applica anche nei confronti di chi, occasionalmente e sia pure per una sola volta, ha aperto un locale per consentirvi lo svolgimento di uno spettacolo pubblico” (Corte di Cassazione, sez. I penale, 29 ottobre 2015, n. 43712).
Roma, 6 gennaio 2015
Avv. Attilio Pecora
(consulente legale Silb-Fipe)